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STATUTO
Art.1
Costituzione
1. E' costituita, con sede legale in Assisi – Piazza San
Francesco, 2, l'Associazione Culturale CAPPELLA MUSICALE della
PATRIARCALE BASILICA di SAN FRANCESCO, in seguito denominata
Associazione .
Art.2
Struttura e identità
1. L'Associazione ha una propria organizzazione ed economia
gestite esclusivamente da volontari.
2. Opera come gruppo culturale nell'ambito della regione Umbria,
in Italia e all’estero.
Art.3
Finalità
L'Associazione:
1. Promuove iniziative a carattere culturale volte alla riscoperta
dell'arte, dei valori umani, della storia della Patriarcale
Basilica di San Francesco e della grande tradizione musicale
dei Frati Minori Conventuali; in particolare pone attenzione
all'ambito musicale liturgico e la promozione delle opere contenute
nell’archivio della Cappella stessa, poiché ritenute
patrimonio di inestimabile valore.
2. Ha durata illimitata
3. Non ha finalità di lucro.
4. Può intraprendere ogni iniziativa ritenuta utile ed
opportuna dal Consiglio Direttivo e può stabilire rapporti
di collaborazione con Comuni, Enti pubblici, Enti privati, Fondazioni,
Associazioni e soggetti privati per il raggiungimento dei suoi
fini istituzionali.
5. Non può svolgere attività diverse da quelle
sopra elencate, ad eccezione di quelle accessorie per natura
a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
Art.4
Aderenti
1. Sono considerati aderenti all'Associazione i sottoscrittori
del presente Statuto, i Soci (Fondatori, Ordinari, Sostenitori,
Benemeriti ed Onorari) e coloro che ne faranno richiesta e la
cui domanda sarà vagliata dal Consiglio.
2. Nella domanda di adesione gli aspiranti aderenti dichiarano
di accettare senza riserve quanto previsto dallo Statuto dell'Associazione.
L'adesione ha effetto dalla data di iscrizione nel libro soci.
3. Gli aderenti cessano di appartenere all'Associazione per:
- dimissioni volontarie;
- decesso;
- esclusione con delibera del Consiglio.
In presenza di gravi motivi, in particolare qualora venga svolta
opera contraria ai fini o agli interessi dell'Associazione,
il Consiglio può procedere all'esclusione dell'aderente.
L'esclusione ha effetto dal giorno successivo alla notifica
del provvedimento, che dovrà contenere le motivazioni
per le quali l'esclusione sia stata notificata.
Art.5
Diritti e obblighi degli aderenti
1. Gli aderenti hanno obbligo/diritto a concorrere al raggiungimento
degli scopi sociali, a partecipare alle assemblee, a votare
direttamente o per delega da conferire ad un altro aderente
o componente, a svolgere il lavoro preventivamente concordato
e a recedere dall'appartenenza all'Associazione.
2. Sono tenuti a rispettare le disposizioni statutarie e a portare
a termine correttamente i compiti assegnati.
Art.6
Organi
1. Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio
- il Presidente.
Art.7
Assemblea dei Soci
1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione
come da Art. 4.
2. Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata
dal Presidente stesso in via ordinaria una volta all'anno e
in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga
necessario. L’Assemblea verrà convocata tramite
affissione nella sede sociale, con almeno 15 giorni di preavviso.
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di
almeno un terzo degli aderenti. In tal caso il Presidente deve
provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento
della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni
dalla convocazione.
4. In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente
costituita con la presenza della metà più uno
degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi
ad altro aderente. In seconda convocazione, l'Assemblea è
regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti,
presenti in proprio o per delega. La seconda convocazione deve
avvenire almeno due ore dopo la prima.
5. Ogni aderente non può portare più di una delega.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza
semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dai successivi
art. 18 e 20.
7. L'Assemblea ha il compito di:
- confermare o eleggere i membri del Consiglio;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica allo Statuto
dì cui all'art. 18 e di scioglimento dell'Associazione
di cui all'art. 20.
Art.8
Consiglio
Il Consiglio:
1. E’ eletto dall'Assemblea ed è composto da n.
5 membri. Inoltre del Consiglio fanno parte, per diritto, il
Custode del Sacro Convento in funzione di Presidente, il maestro
di cappella in funzione di Vice Presidente e l’organista
titolare in carica. Il Presidente in caso di parità ha
potere decisionale.
2. Può cooptare altri soggetti in qualità di esperti.
Questi ultimi possono esprimersi con solo parere consultivo.
3. Si riunisce normalmente una volta al mese su convocazione
del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo
dei componenti. In tale ipotesi la riunione deve avvenire entro
15 giorni dal ricevimento della richiesta. Perché la
convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 8 giorni.
4. Ha il compito di:
- nominare il Segretario organizzativo;
- nominare il Segretario amministrativo;
- stabilire la quota associativa annua;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo
e consuntivo annuale;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo
contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone
e coordinandone le attività e autorizzandone la spesa;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti
di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di
necessità o di urgenza;
- accogliere o respingere le domande di adesione dei nuovi aderenti.
Art.9
Presidente e Vice Presidente
1. Il Presidente:
- E’ anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio,
è il Padre Custode pro tempore del Sacro Convento.
- A lui spetta il compito di nominare il maestro di cappella
e solo se lo riterrà opportuno chiederà un parere
al Consiglio, altrimenti è libero di nominare una persona
adatta a questo compito.
- Rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi.
- Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio.
- In caso di necessità o di urgenza, assume i provvedimenti
di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella
prima riunione successiva.
- risponde dell'operato dell'Associazione
- Il Presidente può delegare funzioni di rappresentanza
al Vicepresidente oppure ad un membro del Consiglio.
- In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative
funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
2. Il Vice Presidente:
- È per diritto il Maestro di Cappella.
- Ha il compito di nominare l’organista.
- Cura l’aspetto liturgico-musicale del Coro occupandosi
del repertorio.
- Cura l’archivio musicale della Cappella.
- Si impegna nella composizione di nuove musiche per la Cappella.
3. Il Presidente, il Vice Presidente e l’Organista sono
nomine fisse non eleggibili; solo i restanti membri del Consiglio
vengono eletti dall’Assemblea.
Art. 10
Segretario amministrativo e organizzativo
1. Il Segretario amministrativo e quello organizzativo vengono
nominati dal Consiglio, scelti tra i suoi componenti.
2. Il Segretario organizzativo collabora con il Presidente e
il Vicepresidente per la puntuale esecuzione delle deliberazioni
dell'Assemblea e del Consiglio.
3. Il segretario amministrativo ha cura delle spese ordinarie
e redige i libri contabili.
I servizi di pubbliche relazioni vengono gestiti dai restanti
membri del Consiglio.
Art. 11
Gratuità e durata delle cariche
1. Tutte le cariche sociali sono espletate a titolo gratuito.
Hanno durata di quattro anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni verranno ratificate nell’assemblea
annuale dei soci.
3. Se un membro decade o si dimette, viene nominato il primo
non eletto che ha avuto il maggior numero di voti.
Art.12
Beni dell’Associazione
1. L'Associazione ha come beni:
- La denominazione “Cappella Musicale della Patriarcale
Basilica di San Francesco in Assisi”, tale denominazione
non potrà essere utilizzata da terzi senza previa autorizzazione
del Consiglio.
- Tutti i beni acquisiti nel corso dell’attività.
Art.13
Risorse - economiche
1. L'Associazione ha una gestione economica autonoma.
2. Essa trae le risorse per il funzionamento e lo svolgimento
della propria attività da:
- quote associative e contributi straordinari degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- proventi derivanti dalla gestione di manifestazioni ed iniziative;
- sponsorizzazioni di terzi finalizzate allo svolgimento delle
attività previste nel presente Statuto ed a solo titolo
di rifusione delle spese sostenute per lo svolgimento delle
medesime;
- rendite di beni pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- donazioni e lasciti testamentari.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte
del Presidente o Vicepresidente e del Segretario amministrativo.
4. Tutti i proventi sopra indicati vengono utilizzati esclusivamente
per le finalità previste all'art.3 comma 1.
Art.14
Quota sociale
1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata
dal Consiglio. Essa è annuale; non è frazionabile
né restituibile in caso di recesso, di perdita della
qualità di aderente o di scioglimento dell'Associazione.
2. Gli aderenti non in regola con il pagamento della quota sociale
non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, né
possono eleggere o essere eletti alle cariche sociali.
Art.15
Contributi straordinari
1. L'adesione all'Associazione non comporta alcun obbligo di
finanziamento o di esborso ulteriore rispetto al versamento
della quota annuale. E' comunque libera facoltà degli
aderenti contribuire in ogni momento con versamenti personali
straordinari.
2. I contributi straordinari, al pari della quota associativa
annuale, non sono restituibili né in caso di scioglimento
dell'Associazione, né in caso di recesso, esclusione
o estinzione dell'aderente.
3. I contributi straordinari non creano alcun diritto suppletivo
di partecipazione, né personale né trasmissibile
a terzi per successione.
Art.16
Registri e libri sociali
1. Presso la sede dell'Associazione sono tenuti e conservati
i libri e i registri previsti dalla normativa civilistica e
fiscale vigente.
Art.17
Bilancio
1. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale vengono
redatti dal Consiglio e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea
che deciderà a maggioranza di voti.
2. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
Art.18
Modifiche allo Statuto
1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate
all'Assemblea dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Consiglio
o da almeno un terzo degli aderenti all'Associazione.
2. Le modifiche sono approvate con il voto favorevole della
maggioranza qualificata dell'Associazione e con l’autentica
del Presidente senza la quale ogni decisione dell’Assemblea
in materia è da considerarsi nulla.
Art.19
Controversie
1. Tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione
o i suoi organi e tra gli organi dell'Associazione, sono sottoposte
al giudizio del Consiglio.
Art.20
Scioglimento
1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere proposto dal
Consiglio e viene deliberato con il voto favorevole della maggioranza
qualificata degli aderenti all'Associazione e con l’autentica
del Presidente.
2. In caso di scioglimento, tutti i beni dell'Associazione,
compresi i fondi liquidi, vengono trasferiti, a titolo gratuito,
alla Patriarcale Basilica di San Francesco in Assisi.
Art.21
Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento
alle vigenti disposizioni legislative in materia.
E-mail: c.musicale@sanfrancescoassisi.org
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